Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.
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Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.
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La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione
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nella circoscrizione di ciascun tribunale, all'ufficio del casellario giudiziale competente.
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quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.
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A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella
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depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni
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ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli
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Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del
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. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda
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Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale
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In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario è costituita entro il mese di ottobre di ciascun biennio, con decreto del Primo presidente della